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Nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente-SETTLOR, potrà godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, purchè siano soddisfatte alcune specifiche condizioni prescritte dalla norma (l’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990).

Nello specifico, l’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o delle partecipazioni (mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), in presenza di determinate condizioni.

In particolare, è necessario che:
a)i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti;
b)i destinatari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
c)l’impegno alla prosecuzione dell’attività di impresa (o al mantenimento del controllo) sia espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.

Bisogna ricordare che la finalità dell’articolo 3, comma 4-ter, è quella di favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.
In tale prospettiva, anche nel caso di trasferimento dell’azienda in trust la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere, soddisfatte le condizioni normativamente previste di seguito elencate:
a)il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto di disposizione segregativa della partecipazione di controllo o dell’azienda;
i beneficiari finali siano discendenti e/o coniuge del disponente;
b)il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
c)il trustee prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, renda, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).

L’istituto del trust si conferma un ottimo strumento per la gestione del passaggio generazionale in azienda e può inoltre beneficiare delle esenzioni fiscali dell’ art 3 comma 4-ter.

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