Investire in Australia
Capitale: Sydney
Lingua ufficiale: inglese
Popolazione: 18.532.000
Religione: Chiesa Cattolica (27%) Chiesa Anglicana (22%)
Estensione territoriale: 7.692.030 km2
Divisa: dollaro australiano (AUD)
Legislazione societaria
Le società costituite ed operanti in Australia, incluse quelle estere, sono sottoposte alla stessa normativa, la «Corporate Law», che viene resa applicabile dalla «Australian Securities and Investment Commission» (ASIC).
In Australia le società regolarmente registrate dispongono di una propria personalità giuridica e garantiscono agli azionisti una responsabilità limitata per le obbligazioni insorte. La stessa custodisce anche i dati e le documentazioni registrate dalle società e, su richiesta, fornisce pareri sulla regolarità di operazioni o situazioni societarie. Ha altresì diritto di cancellare una società dai suoi registri qualora abbia elementi per supporre che quest’ultima non sia operativa.
Ogni operazione societaria rilevante e ogni modifica statutaria deve essere notificata all’ASIC. Questa tiene un registro con i dati principali delle società quotate, che deve essere di libero accesso al pubblico.
In base alla Legge sulle Società (Company Act) del 1981, le società che possono essere costituite sono essenzialmente di due tipi:
- public company
- private (o proprietary) company, a sua volta distinta in large e small.
La small proprietary company deve avere almeno due delle seguenti caratteristiche: – meno di 50 dipendenti – ricavi lordi inferiori ai 10 milioni di dollari australiani – patrimonio lordo di valore inferiore a 5 milioni di dollari australiani. Non è previsto un capitale sociale minimo. Le sole small proprietary company devono compilare unicamente un rapporto finanziario annuale che deve essere depositato, assieme alla relazione degli amministratori, presso l’ASIC qualora ciò sia richiesto dall’ASIC stesso o da almeno il 5% dei soci e nel caso in cui la società sia controllata da società straniere che non abbia depositato il proprio bilancio consolidato presso l’ASIC. Tutte le altre società devono presentare il bilancio annuale presso l’ASIC.
Public company
Una public company deve essere composta da almeno cinque soci pertanto, per costituire una public company con un numero inferiore di soci (come, ad esempio, quando la controllante è un’unica società), si ricorre a un trust congiunto a beneficio della società controllante. La public company può assumere le seguenti forme: – Società a responsabilità limitata per azioni; – Società a responsabilità limitata di garanzia; – Società a responsabilità limitata per azioni e di garanzia; – Società in nome collettivo; – Società a responsabilità zero (alcune società minerarie). Tutte le società devono tenere un’assemblea generale annuale degli azionisti entro 5 mesi dal termine dell’anno finanziario. L’anno finanziario termina il 30 giugno, benché sia possibile richiedere agli uffici fiscali il permesso di sincronizzare l’anno fiscale con quello della casa madre straniera. E` necessaria la nomina di almeno tre amministratori, di cui almeno due devono essere residenti in Australia. E` richiesta la nomina di un segretario che deve essere residente in Australia. Per poter essere quotata in borsa una Società deve soddisfare alcuni obblighi, quali ad esempio – a seconda delle tipologie – una certa diffusione degli azionisti ed un certo valore del capitale emesso; deve presentare bilanci annuali controllati da una società di revisione. I documenti costitutivi devono essere depositati tutti presso l’ASIC. Entro un mese dall’assemblea generale annuale deve essere presentato all’ASIC un rendiconto annuale contenente le principali informazioni sulla gestione finanziaria della società. Private company Una private company deve essere composta da due o più soci ma non può avere più di 50 soci (non dipendenti). E’ possibile costituire una proprietary company anche con un solo socio. Essa può essere: – limited by shares, simile alla nostra società a responsabilità limitata, oppure – una società a responsabilità illlimitata che ha un capitale sociale. Essa è soggetta a restrizioni al trasferimento delle azioni e non può rivolgere inviti al pubblico per la sottoscrizione di quote societarie. Non è possibile essere ammessi alla quotazione in borsa o a prestiti obbligazionari con questa forma di società. E` necessario che vi sia almeno un amministratore e che almeno un amministratore sia residente in Australia. E’ necessario anche avere un segretario residente in Australia. Non vi sono obblighi di depositare tutti i documenti costitutivi presso l’Australian Security Commission. Se lo statuto non lo prevede non vi sono obblighi di convocare un’assemblea annuale. E’ tuttavia possibile trasformare la proprietary company in una public company in qualsiasi momento. La tipologia della private company viene usata di solito dalle aziende straniere interessate a stabilire proprie attività commerciali o che vogliono partecipare a joint-ventures con partners australiani. Ulteriori forme societarie previste dalla legislazione locale sono: – Partnership (Società di persone o associazione di imprese) Una Partneship si costituisce con un accordo privato, di solito scritto, fra i soci fino ad un massimo di 20. L’organizzazione e le attività della società vengono regolamentate dalle varie leggi statali; tuttavia esiste una considerevole libertà nell’utilizzare la forma di organizzazione che più risponde agli interessi dei soci. In generale una Partnership viene costituita da due o più persone che svolgono come comproprietari di un’impresa a scopo di lucro. Ogni partner ha gli stessi diritti, responsabilità e poteri a meno che non venga disposto diversamente nell’accordo di costituzione della società. Ognuno dei soci ha una responsabilità illimitata per i debiti contratti dalla società. In Australia è frequente il caso di due o più imprese che costituiscono una Associazione spesso ai fini di uno specifico progetto. La legge non prevede la certificazione del bilancio delle Società di persone o delle Associazioni fra imprese; tuttavia come per tutte le altre entità economiche l’ASIC richiede la corretta tenuta dei libri e dei registri contabili. I nominativi dei soci devono essere registrati e, nonostante la partnership non sia soggetta a tassazione come ente giuridico indipendente, i soci sono tenuti a presentare una dichiarazione fiscale annuale in cui devono essere precisati i redditi tassabili o le perdite riferibili a ciascuno di loro. Inoltre ciascun socio deve presentare una propria dichiarazione dei redditi, per lo stesso anno fiscale, relativo alla propria quota tassabile di profitto o perdita che proviene dalla partnership. – Limited Partnership (simile alle società in accomandita semplice) La legislazione del Queensland, Western Australia, Tasmania, New South Wales e Victoria disciplina la «limited partnership»che permette ai soci che non prendono una parte attiva nella gestione degli affari di limitare la propria responsabilità. Recentemente le «limited partnership» vengono tassate come le company. –
Trust (Amministrazione fiduciaria di proprietà)
La Common Law definisce il trust come un rapporto giuridico che si instaura ogni volta che una persona (trustee – fiduciario) diviene titolare di un diritto di proprietà da esercitare nell’interesse di una o più persone (beneficiaries), o abbia come oggetto obiettivi prestabiliti consentiti dalla legge (ad esempio, attività di beneficenza). L’amministratore fiduciario controlla e mantiene la proprietà per conto degli aventi diritto. Normalmente l’utilizzazione di tale forma societaria viene limitato ad un singolo progetto. Creditori e banche possono richiedere garanzie personali all’amministratore fiduciario o ai beneficiari prima di concedere al trust un credito o l’apertura di conti bancari. Un trust non è tenuto a presentare la propria contabilità per cui esso si può utilizzare per effettuare investimenti, allorché si voglia limitare il numero di informazioni accessibili al pubblico. Un’attività imprenditoriale può essere condotta mediante un trust in cui il trustee, che spesso è una company, dispone delle attività di bilancio dell’impresa e svolge operazioni commerciali in forza dei poteri fiduciari che gli sono stati attribuiti. Il trust imprenditoriale più comune è lo unit trust, nel quale i diritti dei beneficiari del fondo comune d’investimento sono rappresentati da quote di partecipazione. Tali quote possono essere trasferite come le azioni di una normale società. Gli unit trusts possono essere pubblici o privati e quotati o non quotati in borsa-valori. Generalmente il reddito proveniente dall’amministrazione fiduciaria di proprietà viene tassato solo ai beneficiari in proporzione ai propri utili, mentre il trustee non viene considerato soggetto imponibile. – Proprietà unica Un proprietà unica è un’impresa non associata di proprietà di un unico individuo che ne riceve tutti i profitti e ne sostiene tutti gli oneri e responsabilità. La proprietà unica può essere costituita senza ratifica ufficiale e non è richiesta la certificazione della situazione finanziaria. Ai fini fiscali deve essere tenuta una adeguata contabilità.
Monopoli pubblici e leggi sulla concorrenza (antitrust)
Monopoli pubblici
In Australia le imprese private dominano l’economia, ma il governo amministra, o esercita un certo grado di controllo sulla gestione di diversi servizi. I singoli Stati federali sono proprietari e gestori di ferrovie e strade operando quindi in regime di monopolio, anche se alcuni tratti stradali e ferroviari minori sono stati di recente ceduti a privati. Questi due settori sono però ormai gli unici rimasti a prevalente controllo statale. In tutti gli altri settori tradizionalmente considerati monopoli naturali è stata, invece, avviata una progressiva privatizzazione accompagnata dalla deregolamentazione dei mercati. Le imprese pubbliche sono state aperte alla partecipazione privata e nuovi gestori privati sono entrati nel mercato. Di conseguenza, il governo al momento esercita solo un controllo indiretto per la fissazione di tariffe e standards nella fornitura di servizi quali elettricità, gas, acqua, e telecomunicazioni. L’esempio più evidente in campo di privatizzazioni è il settore delle telecomunicazioni che è stato aperto ad un regime concorrenziale, generando consistenti flussi di capitali stranieri verso l’Australia. Numerosi operatori privati sono entrati nel mercato e Telstra, l’azienda di proprietà pubblica che gestiva il servizio in regime di monopolio, è stata parzialmente aperta alla partecipazione privata. In anni meno recenti, rilevante è stata la privatizzazione del settore bancario, in precedenza interamente controllato da organismi governativi o dai singoli stati e la privatizzazione di Qantas, la compagnia aerea di bandiera. Il governo esercita inoltre un forte controllo su alcuni aspetti chiave dell’industria estrattiva privata fissando regolamenti severi, come nel caso dell’estrazione dell’uranio. La tendenza generale è, comunque, come in Italia, verso una progressiva privatizzazione delle aziende pubbliche, quindi si può prevedere che si assisterà presto ad ulteriori cambiamenti. Acquisizioni e pratiche anticoncorrenziali (antitrust) La legge “Trade Practices Act” (TPA) del 1974 ha due obiettivi principali: · Proteggere i consumatori, · Creare le condizioni per una dinamica concorrenza. La legge TPA vieta pratiche commerciali restrittive quali la fissazione di prezzi, il boicottaggio solidale, i regimi di monopolio, le contrattazioni esclusive, il mantenimento di prezzi di rivendita, la discriminazione di prezzi, le fusioni anticoncorrenziali, ed ogni altro tipo di accordo e contratto che abbia per oggetto o per effetto la limitazione della libertà di concorrenza. La Commissione Australiana per la Competizione ed il Consumatore (ACCC – Australian Competition and Consumer Commission), è chiamata a decidere sui casi di concorrenza e può altresì concedere delle esenzioni per singole operazioni qualora venga evidenziato che l’operazione non influisce negativamente sulla libera concorrenza e che da essa possono derivare dei benefici per il pubblico. La legge “TPA” si estende alle fusioni societarie e alle acquisizioni, inclusi i rilevamenti e le acquisizioni di assetti societari, e le fusioni effettuate fuori dell’Australia che hanno un impatto sulla libera concorrenza in Australia. Se esistono gli estremi per determinare la violazione delle norme sulla concorrenza, un’eventuale società controllata con sede in Australia può essere forzata a cessare l’attività o addirittura ad essere sciolta dalle autorità locali. Nel luglio del 1996 la ACCC ha emanato ulteriori direttive riguardanti le fusioni e le acquisizioni, per mettere in grado gli operatori ed i loro consulenti di rapportare meglio l’atteggiamento della Commissione ad ogni tipo di fusione e acquisizione. Tali direttive non sono dei rigidi schemi sui cui ogni fusione o acquisizione deve essere giudicata, ma forniscono piuttosto una visione interna del procedimento di analisi che la Commissione svolge quando prende in esame una determinata operazione di fusione o acquisizione societaria. Una estesa legislazione a protezione del consumatore esiste ad entrambi i livelli, federale (“Trade Practices Act” – “TPA”) e statale (“Fair Trading Acts”). Tali leggi prevedono garanzie alle quotidiane contrattazioni del consumatore che non possono essere trascurate e proibiscono comportamenti fuorvianti e raggiranti, pubblicità ingannevole, vendite a catena, vendita con rinvio, e invio di merci non richieste. Inoltre le leggi presumono che i termini di fornitura di merci e servizi comprendano garanzie di diritto di proprietà, che le merci siano rispondenti e adeguate allo scopo, siano conformi al campione e che i servizi vengano resi con cura e buonafede. Fornitori e fabbricanti possono essere ritenuti responsabili per danni al consumatore finale causati da merci difettose anche se non esiste contratto tra il fornitore (o fabbricante) e il consumatore. La ACCC impone forti responsabilità sugli importatori e sui produttori di merci nel caso di danni o lesioni riportati all’individuo, salvo per specifiche clausole di difesa. Alla normativa per la protezione del consumatore viene associata la normativa per la protezione delle piccole-medie imprese (PMI). Con la riforma del 1997 in materia, si sono rese più severe le norme a tutela delle PMI al fine di proteggere gli operatori economici più piccoli nei confronti dei comportamenti d’affari scorretti. A tal fine sono stati resi più severi i Codici di Condotta e i provvedimenti applicabili in caso di trasgressione delle norme. L’infranzione della legge «TPA» può risultare in multe di un massimo di 10 milioni AUD, in ingiunzioni e mandati di spoliazione.
Licensing (brevetti, ecc.)
Data l’importanza ed il valore della “proprietà intellettuale”, l’Australia ha introdotto norme legislative approfondite per proteggere questo importante aspetto. L’Australia partecipa inoltre a convenzioni internazionali sul “copyright” (diritti d’autore), marchi di fabbrica, design e brevetti onde offrire protezione reciproca ai titolari stranieri della proprietà intellettuale. La legge australiana sulla protezione della proprietà industriale ed intellettuale è abbastanza complessa. Recentemente si sono effettuate – o si stanno effettuando – modifiche per chiarire ulteriormente sia diritti che obblighi. Gli aspetti salienti di tale normativa sono i seguenti: Copyright (o diritti d’autore). L’Australia è firmataria della Convenzione Mondiale sul Copyright e della Convenzione di Berna sulla stessa materia. Il “Copyright Act” del 1968 vieta la riproduzione non autorizzata di opere e pezzi originali (incluso i programmi di computer). Ai sensi dell’Australian Copyright Act l’autore di opere e lavori originali (compresi i programmi software per computers) può citare in giudizio per danni colui che ha ottenuto un illecito profitto dallo sfruttamento della sua idea originale. Non è necessario registrare formalmente il “copyright” per essere protetti in Australia. Il governo federale sta attualmente istituendo un programma di semplificazione del “Copyright Act”. La durata della protezione per ‘copyright’ dipende dal tipo di opera o pezzo. Nella maggioranza dei casi i lavori suddetti godono di una protezione di 50 anni dalla morte del loro autore. Marchio di fabbrica I marchi per prodotti e servizi possono essere registrati in categorie secondo la ‘Classifica Internazionale dei Prodotti e Servizi’ della WIPO (World Intellectual Property Organization). Il “Trade Marks Act 1995” ha introdotto modifiche notevoli alle normative precedenti sui marchi onde poter registrare anche profumi, aromi e suoni. La registrazione iniziale del marchio è valida per dieci anni ed è rinnovabile. L’”Australian Trade Practices Act” offre protezione nel caso di marchi stranieri che non siano stati ancora registrati in Australia.
Costituzione di società a partecipazione straniera
Una società estera può stabilirsi sul mercato australiano utilizzando una delle seguenti modalità: Uffici di Rappresentanza Un’azienda estera può svolgere un’attività commerciale in Australia attraverso un proprio Ufficio di Rappresentanza. Un Ufficio di questo tipo è diretto di solito da una persona che agisce in base a precise istruzioni impartite dalla sede centrale. Questa soluzione rende superflua la ratifica da parte del Foreign Investment Rewiew Board (Ente che supervisiona gli investimenti stranieri) e l’Ufficio viene considerato come soggetto non-residente ai fini dell’imposta sul reddito e del controllo sui cambi. In termini legali un Ufficio di rappresentanza è assimilabile ad una filiale di una società estera e soggetto ai requisiti richiesti per una Filiale.
Filiali locali
E` possibile costituire sia una società controllata sia una filiale, e in quest’ultimo caso la società straniera dovrà provvedere a registrarsi per poter operare attraverso la filiale. La filiale non costituisce entità separata da un punto di vista legale, per cui per il diritto australiano la casa madre sarà comunque responsabile dei debiti della propria filiale, in quanto essa non è considerata autonoma sotto questo aspetto. Per la costituzione di una filiale la società dovrà pertanto fornire una serie di dati propri e depositare copia dell’atto di nomina di un agente locale che avrà il ruolo di ricevere legittimamente atti processuali o notifiche. E` necessario fornire all’ASIC una serie di dati che comprendono, tra gli altri, i nomi degli amministratori, del segretario e degli azionisti. La filiale di una società straniera non necessita di avere un segretario e degli amministratori residenti, contrariamente a quanto è richiesto se si tratta di una controllata. Anche dal punto del trattamento fiscale si devono fare alcune considerazioni: le spese sostenute dalla controllata non possono essere facilmente dedotte dalla casa madre, mentre le spese sostenute possono essere dedotte da bilanci che si suppone siano già attivi, a differenza di quanto potrebbe avvenire per la controllata, che in genere presenta una contabilità caratterizzata dalla prevalenza dei costi iniziali. I bilanci della filiale devono essere pubblicati insieme a quelli della società madre. Infine, qualora si intenda concludere affari o operazioni finanziarie con enti governativi australiani o organizzazioni finanziarie locali, la costituzione di una filiale potrebbe comportare alcune difficoltà burocratiche. Joint-ventures In Australia il termine joint-venture è un’etichetta per una molteplicità di forme associative legali tra investitori, non esistendo una sua definizione giuridica o legale. La caratteristica peculiare di una joint-venture è che ogni partecipante acquista una quota del prodotto dell’attività comune e ne dispone a piacimento. Esistono tre varianti della joint venture: ƒ “incorporated joint venture”: quando, per la realizzazione degli interessi degli associati, si rende necessaria la registrazione della società come ente giuridico indipendente dagli azionisti che ne fanno parte. Tale forma di joint venture (se ha residenza fiscale in Australia) è soggetta a tassazione analoga a quella di una società locale; ƒ “unit trust”: quando i risultati economici dei beneficiari di un fondo comune d’investimento (che comprende l’intero patrimonio della joint venture), sono divisi in quote che possono essere amministrate indipendentemente dai singoli. Solitamente la “unit trust” viene gestita da un ente fiduciario; ƒ “unincorporated joint venture”: quando gli investitori sono legati alla società da un patto sociale d’investimento (che non ha né personalità giuridica e può essere o meno una partnership ai fini fiscali o agli effetti legislativi). Qualora non sia una partnership, il fisco non richiede la presentazione della dichiarazione dei redditi societaria, ma esige che ciascuno dei partecipanti alla joint venture presenti separatamente una dichiarazione individuale. Per quest’ultima non sono stabilite regole uniformi sulla determinazione del reddito e sulle spese relative alla propria partecipazione azionaria all’impresa. La joint venture è considerata partnership ai fini fiscali quando vi è una partecipazione agli utili dei soci. Un investitore può registrare ex novo una società oppure acquisire una società già costituita, ma non ancora operativa (piattaforma societaria). La registrazione ex novo (incorporation) richiede tempi più lunghi rispetto all’acquisizione di una piattaforma societaria (shelf company) e comporta l’obbligo della presentazione all Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dei seguenti documenti: -una domanda per l’esclusiva denominazione della società che deve essere diversa rispetto a quella di altre società già registrate; -copia degli atti costitutivi (articoli statutari e memorandum); -avviso di registrazione della sede legale; -informazioni su tutti i rappresentanti legali della società; -informazioni sulla ripartizione del pacchetto azionario. A seguito di ciò l’ASIC rilascia un certificato di iscrizione al registro ed alla società viene attribuito un numero (ARBN – Australian Registered Body Number), da riportare insieme al nome della società in tutti i documenti ufficiali, dopodiché essa può svolgere l’attività economica in tutto il Paese. Non è previsto per le società australiane l’obbligo di versare il capitale nominale o azionario, a condizione che venga rispettato il quantitativo minimo di azioni da emettere. Dopo la “incorporation” il capitale autorizzato della società può essere aumentato per decisione degli azionisti. Le società che svolgono attività commerciali in Australia devono avere una sede legale nel Paese. Conformemente all’”Income Tax Assessment 1936“ la Legge 1936 sull’accertamento del reddito), deve essere inoltre nominato un pubblico ufficiale, responsabile di verificare che la società operi secondo il “Tax Act”.
Normativa tributaria e del lavoro
Il sistema fiscale
La normativa tributaria australiana è complessa ed è stata oggetto di frequenti dibattiti negli ultimi anni. Il sistema fiscale è oggetto di continue correzioni e cambiamenti allo scopo di agevolare le attività delle imprese. E` sicuramente diverso dai sistemi di tassazione adottati nella maggioranza delle altre nazioni appartenenti all’OECD. La differenza è soprattutto nel fatto che in Australia ci si è sempre più affidati alla tassazione diretta rispetto all’indiretta. Ciò è il punto principale di preoccupazione e di dibattito della riforma del sistema fiscale. Globalmente il carico fiscale sugli individui è uno dei più bassi nell’OCSE, ma è generalmente un po’ superiore ai paesi asiatici. Ogni livello di governo (federale, statale e locale) impone le proprie tasse. Il governo federale è la principale taxing authority e stabilisce le imposte sul reddito imponibile (che include qualsiasi guadagno in conto capitale) in base alle disposizioni dell’”Income Tax Assesment Act” (del 1936, emendato più volte nel corso degli anni, e più recentemente nel 1997), le imposte sui fringe benefits percepiti a norma del “Fringe Benefits Tax Assesment Act”, definisce i dazi e le accise a norma della legislazione doganale e la tassa sulle vendite a norma di diversi “Tax Assesment Acts”. Nessuna tassazione sui redditi o guadagni in conto capitale è imposto dai governi degli Stati federali. Ogni State Government, invece, ha competenza fiscale in materia di: ¨ imposte di registrazione, ¨ tasse sui terreni, ¨ imposte sui redditi da lavoro ¨ tasse di concessione per lo sfruttamento di importanti materie prime (per esempio tabacco, petrolio). Infine, ogni ente pubblico locale impone degli oneri annui (tasse) sui proprietari di beni immobili. Non esistono tasse sulle donazioni o sulle successioni in Australia.
Imposte dirette
La tassazione sui redditi e sui guadagni in conto capitale è imposta dal governo federale, secondo l’”Income Tax Assesment Act” del 1936 (Tax Act). Per calcolare l’ammontare delle tasse da pagare è necessario calcolare il reddito imponibile. Un residente in Australia è tassabile con riferimento a tutti i tipi di introiti senza differenze se siano provenienti dall’Australia o dall’estero. Un non residente è solamente tassabile con riferimento ai guadagni percepiti in Australia e ai guadagni in conto capitale dati dalla vendita di alcune attività situate in Australia. Qualora non siano operanti convenzioni contro la doppia imposizione, i non residenti subiscono una ritenuta sui loro redditi prodotti in Australia pari al 30% sui dividendi e sulle royalty, e del 10% sugli interessi. Una azienda viene considerata residente in Australia secondo le norme tributarie quando: – è incorporata in un trust australiano, o – sviluppa affari in Australia e allo stesso tempo il management centrale e il controllo azionario sono situati in Australia oppure la maggioranza dei suo voti in consiglio di amministrazione sono detenuti da residenti Australiani. Un individuo viene considerato residente in Australia secondo le norme tributarie quando: – il domicilio della persona è in Australia, o – rispetto al singolo anno fiscale (che si conclude il 30 giugno) la persona ha vissuto in Australia per più della metà dell’anno. – Imposte sulle società La tassazione del reddito d’impresa è normalmente basata sul reddito imponibile ottenuto all’interno dell’anno finanziario, che finisce il 30 giugno. In ogni modo, un’impresa può richiedere un anno contabile sostitutivo. Normalmente alle filiali di aziende estere è concesso di redigere il bilancio alla stessa data in cui lo devono redigere le aziende madri. Qualsiasi società che ha affari o redditi derivanti da una proprietà in Australia deve nominare un rappresentante ufficiale che deve essere una persona fisica residente in Australia e deve avere compiuto i 18 anni di età.
L’aliquota fiscale sui redditi delle società è attualmente del 36% Le perdite evidenziate in bilancio dopo l’anno fiscale 1989/90 possono essere riportate in detrazione dei redditi imponibili per un tempo indeterminato. Se il contribuente è una corporation, le perdite possono essere usate in detrazione per il futuro solo se la corporation soddisfa criteri di continuità in merito a portatori di capitale e caratteristiche del business. Un investitore straniero dovrebbe, in ogni caso, tenere conto delle perdite incorse in Australia in base alla tassazione vigente nel paese di residenza. Esiste un sistema di imposizione per le imprese locali e i portatori di capitale di rischio locali in modo da prevenire la doppia tassazione dei dividendi. Secondo questo sistema di tassazione, le società residenti in Australia pagano imposte societarie secondo la normativa vigente e un credito di imposta è dato ai portatori di capitale locali in base ad una appropriata frazione del livello di tasso originato dall’attività nella distribuzione degli utili aziendali. La filiale è considerata soggetto non residente ai fini fiscali, per cui essa non può godere di alcune particolari agevolazioni previste in favore delle società residenti (per esempio l’esenzione dall’imposta sui dividendi in alcuni particolari casi). In ogni caso, i suoi profitti vengono tassati con la medesima aliquota prevista per le società di diritto locale. La normativa fiscale non colpisce le filiali imponendo apposite imposte sulla loro esistenza, né sui trasferimenti che queste facciano nei confronti della casa madre. I finanziamenti effettuati a una società australiana (incluse le società controllate) attraverso prestiti erogati da fonti non australiane sono assoggettati a un’imposta del 10% sugli interessi. I compensi alla società controllante o alla casa madre se si tratta di una filiale, per l’attività di management e coordinamento possono essere dedotti ai fini fiscali e il compenso sarà esente dalle imposte australiane qualora si dimostri che esso è veritiero e che è destinato a una società che non ha una stabile residenza in Australia.
Imposte sulle persone
In base al nuovo regime di tassazione, i piccoli contribuenti (meno di Au$8000 di tasse pagate) pagano le tasse in un unico ammontare (e precisamente a sei mesi dalla fine del periodo fiscale in riferimento al quale hanno dichiarato reddito), mentre tutti gli altri contribuenti le devono pagare con rate quadrimestrali durante tutto l’anno. I datori di lavoro sono tenuti a dedurre, secondo il “Pay-as-you-earn (PAYE)”, determinati importi dai salari pagati ai dipendenti. La tassa provvisoria, “Provisional tax”, è un pagamento in acconto calcolato sul debito d’imposta dell’anno in cui è pagato. E` equivalente al sistema PAYE per redditi di tipo non salariale. L’imposta progressiva da applicare alle persone fisiche attualmente è la seguente: Reddito imponibile (in AUD) Aliquota (%) fino a 5.400 0 da 5.401 a 20.700 20 da 20.701 a 38.000 34 da 38.001 a 50.000 43 47 superiore a 50.000 A partire dal 1° luglio 2000, in base alla riforma del sistema fiscale si prevedono nuove aliquote e fasce di reddito che implicheranno una riduzione generale per i contribuenti delle tasse sui redditi. L’imposta progressiva da applicare sarà la seguente: Reddito imponibile (in AUD) Aliquota (%) fino a 6.000 0 da 6.001 a 20.000 17 da 20.001 a 50.000 30 da 50.001 a 60.000 42 superiore a 60.000 47 In aggiunta alla imposte sul reddito è anche previsto il pagamento di una assicurazione sanitaria (Medicare), salvo talune agevolazioni previste per le fasce di reddito basse.
Imposte indirette
La nuova imposta sulla vendita di beni mobili (Goods and Services Tax -GST), che è entrata in vigore a partire dal 1 luglio 2000. L’aliquota prevista è del 10%, unificata per la maggior parte dei prodotti e servizi. L’imposta sinora applicata è invece del 21%, ridotta all’11% per i prodotti di fondamentale uso domestico e innalzata al 31% e al 45% per i beni di lusso. L’imposta di registro, dovuta per una serie di contratti, vendite immobiliari, atti di disposizione di diritti reali e vari documenti, sarà eliminata per alcune operazioni economiche.
Diritto del lavoro
I dettagli relativi alle condizioni di lavoro sono definiti in genere attraverso accordi che fino a tempi recenti venivano stipulati con l’intervento del tribunale industriale. Alcuni stati hanno tuttavia provveduto a eliminare questo sistema e per esempio nel caso dello stato di Victoria, attualmente le condizioni dei salari e delle altre prerogative e doveri dei lavoratori vengono negoziate direttamente tra questi ultimi e i datori di lavoro, attraverso contratti aziendali che vedono l’intervento delle organizzazioni sindacali d’azienda o dei rappresentanti dei lavoratori, i quali negoziano in nome di questi ultimi. Permangono varie norme statali e federali che regolamentano i rapporti di lavoro degli appartenenti a determinate categorie o a determinate organizzazioni sindacali, che vengono elencate espressamente nei singoli provvedimenti normativi. In ogni caso, gli accordi raggiunti a livello aziendale, se migliori rispetto a quelli statali, prevalgono. La remunerazione del lavoro dipende dalla loro anzianità, per cui con il trascorrere degli anni i dipendenti più anziani hanno diritto a vari fringe benefits. Il licenziamento può essere disposto liberamente, ma deve essere dato un preavviso ragionevole, per cui è necessario di volta in volta, esaminare qual è il ruolo e l’anzianità di servizio del dipendente. Il termine in genere va dai tre mesi ad un anno o più. Il termine più lungo riguarda i dirigenti con maggiori responsabilità. Il licenziamento è libero ma non deve essere “sleale”. Lo stipendio minimo varia da un accordo collettivo, mentre l’orario di lavoro standard prevede 40 ore settimanali (e non più di otto al giorno). Tra i diritti comunemente riconosciuti ai lavoratori, vi sono quattro settimane di ferie per anno, la possibilità di ottenere un congedo non retribuito per maternità (o paternità)e i permessi per malattia. E’ d’obbligo assicurare i dipendenti per il rischio di infortuni sul lavoro e i datori di lavoro devono altresì provvedere al pagamento di un’assicurazione previdenziale a favore dei dipendenti che non è tuttavia molto rilevante.
Regime Fiscale Tipologie di Società Guida al lavoro Finanziamenti agevolati