Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 21614 – 26 ottobre 2016
afferma che il trust autodichiarato, con beneficiari i discendenti del disponente, sconta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione. Al momento del trasferimento si realizzerà l’arricchimento in favore dei beneficiari ed è in tale momento che sarà dovuta l’imposta in misura proporzionale. La Corte osserva che ciò è peraltro coerente con quanto enunciato nell’articolo 53 della Costituzione che non ammette la previsione di un’imposta senza alcuna relazione con un’idonea capacità contributiva.
Commissione Tributaria Regionale Firenze – 4 maggio 2016
Il giudice conferma il principio secondo cui l’atto di dotazione del trust sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, non essendovi alcuna manifestazione di capacità contributiva. Tale manifestazione si verificherà solo nel momento in cui il trustee attribuirà i beni ai beneficiari.
Trust «autodichiarato» con imposte fisse (Sentenza Ottobre 2016)
Al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie mediante l’istituzione di un trust «autodichiarato» non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti gratuiti (ma quella in misura fissa) in quanto non si ha, in tal caso, un trasferimento di beni e diritti, ma “solo” un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente. La tassazione proporzionale è invero da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust verranno distribuiti ai Beneficiari Finali del Fondo in trust.
I salari e gli stipendi maltesi sono circa il 30% piú bassi rispetto alla media dei paesi dell’Europa occidentale (corrispondono il 75% di uno stipendio medio italiano). Tuttavia, è in atto un graduale processo di adeguamento rispetto agli standard europei. A tutti i dipendenti viene dato un aumento salariale annuale sulla base del costo della vita.
L’orario di lavoro prevede di norma 40 ore settimanali.
L`Emploiment and Industries Relations Act stabilisce che lo stipendio minimo nazionale dovuto al personale dal primo gennaio 2015 è pari a:
per dipendenti di età pari a a 16 anni: €156,64 (settimanali)
per i dipendenti di età pari a 17 anni: €159,48 (settimanali)
per i dipendenti dai 18 anni in su: €166,26 (settimanali)
Le retribuzioni sono pagate, in generale, su base settimanale per gli operai e quindicinale o mensile per le altre categorie.
I contributi sociali sono a carico del datore di lavoro per il 10% della retribuzione base, esenti straordinari, indennità e gratifiche, e del dipendente per un altro 10% della retribuzione base.
Il massimo dei contributi pagabili annualmente, per il 2015, non può superare gli € 2.175,16 circa.
Il costo delle ore di lavoro straordinario è pari al 150% della normale retribuzione, se si tratta di straordinario feriale, o al 200%
della normale retribuzione nel caso di straordinario festivo. Le tariffe sono tuttavia negoziabili.
Sono previsti per legge quattro bonus pagabili ai dipendenti in marzo, giugno, settembre e dicembre, il cui valore complessivo per il 2015 è di €525,00 circa. Possono esistere variazioni a seconda del settore industriale.
L’età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 63 per le donne
Ci sono alcune professioni particolarmente richieste in Australia, soprattutto perché molte aziende, grazie a un clima economico che induce all’ottimismo per il futuro, si stanno nuovamente orientando sull’utilizzo di risorse interne (e quindi sull’assunzione di personale) piuttosto che sull’uso di freelance esterni e di consulenti da chiamare all’occorrenza. Altri motivi del miglioramento delle condizioni dei professionisti che svolgono alcuni tipi di mestiere (e vedremo tra poco quali sono per il 2016) sono da una parte una più stretta regolamentazione del settore finanziario – e quindi la necessità di potenziare il reparto dell’IT security – e dall’altra l’avvio di grandi progetti infrastrutturali, che richiedono candidati esperti e con precise competenze nell’ambito delle costruzioni.
Quali sono allora queste cinque professioni?
esperti in IT security, in particolar modo sono richiesti informatici con competenze in ambito cyber security, sicurezza finanziaria, e-commerce e big data. In media è atteso un incremento del 25% dei salari;
specialisti di risk and compliance nel settore finanziario, a fronte di un mercato sempre più regolamentato e di una globalizzazione sempre più spinta che impone l’adesione a norme internazionali;
avvocati ed esperti legali con profili senior;
ingegneri edili, per seguire i progetti e la costruzione di nuove grandi infrastrutture;
professionisti sales and marketing, in particolare coloro che hanno competenze nell’analisi dei dati.
Non a caso sono soprattutto gli stati di Victoria (che ha come capitale Melbourne, non solo la seconda città del Paese in termini di abitanti ma anche un centro in espansione a livello economico) e del New South Wales (qui c’è Sydney, che non è la capitale australiana come molti credono, ma la capitale di questo stato e certo la sua principale metropoli) a essere ai primi posti per quanto riguarda gli stipendi in crescita in Australia.
L’esistenza, nello Stato membro di destinazione dei beni, di un magazzino che si configura come stabile organizzazione, non implica necessariamente che l’operazione debba essere scomposta in un trasferimento a favore della stabile organizzazione e in una cessione interna effettuata per il suo tramite. Lo ha affermato la Commissione europea, con i Working Paper n. 791/2014 e n. 857/2015: infatti, affinché il soggetto passivo si consideri stabilito nello Stato membro di destinazione, è necessario che la stabile organizzazione sia effettivamente intervenuta nella cessione di beni o nella prestazione di servizi, utilizzando le proprie risorse umane e tecniche per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o della prestazione.
L’art. 11 del regolamento UE n. 282/2011 definisce la stabile organizzazione come qualsiasi struttura caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici a consentirle di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie, oppure a fornire i servizi di cui assicura la prestazione.
Tale nozione è definita con riguardo alle sole prestazioni di servizi, in quanto le cessioni di beni non sono idonee a configurare una stabile organizzazione.
Nel caso, per esempio, del trasferimento di beni in altro Stato membro per le esigenze della propria impresa, l’art. 17, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE considera realizzata una cessione intracomunitaria “per assimilazione” nello Stato membro di partenza con il corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo (art. 21 della Direttiva). In linea con la previsione dell’art. 11, par. 3, del regolamento, in base al quale il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione, il suddetto trasferimento intracomunitario non implica che il soggetto passivo si consideri stabilito nello Stato membro di arrivo dei beni.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto e ribaltando l’impostazione dei giudici di merito, ha e videnziato che il criterio della «direzione effettiva» quale luogo di individuazione del domicilio fiscale può non essere sufficiente e, comunque, compor tare evidenti storture applicative nel caso di società controllate, soprattutto in quelle in cui il capitale sociale della controllata è interamente di proprietà della controllante
La Corte di Cassazione Sez. III Penale con la recentissima sentenza numero 43809/2015 ha stabilito, tra l’altro, un principio fondamentale in materia di diritto tributario internazionale con riguardo all’individuazione della sede effettiva ai fini fiscali di una società estera controllata ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. da una società italiana.
Per comprendere meglio il significato della pronuncia è necessario descrivere brevemente i fatti contestati e il complessivo iter processuale.
Ai ricorrenti era stato contestato di aver in concorso tra loro, e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso di dichiarare, ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, gli elementi positivi di reddito conseguiti attraverso lo sfruttamento dei marchi «Dolce & Gabbana» e «D&G Dolce & Gabbana», dalla «GADO S.a.r.l.» società con sede nel Principato di Lussemburgo ma che l’imputazione contestava essere stata di fatto gestita in Milano. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’evasione d’imposta era stata conseguenza di una complessa operazione di ristrutturazione degli assetti
societari facenti capo alla holding «D&G s.r.l.», quest ’ultima interamente controllata dai due stilisti, per effetto della quale i signori Domenico Dolce e Stefano Gabbana avrebbero, secondo quanto asserito nell’imputazione, sottratto all’Erario le imposte derivanti dallo sfruttamento dei marchi «Dolce & Gabbana» di cui erano stati titolari fino al marzo del 2004 nella misura del 50% ciascuno.
L’operazione in particolare sarebbe stata realizzata, secondo l’ipotesi accusatoria, mediante le seguenti operazioni:
a) la costituzione in Lussemburgo di due nuove società, la «Dolce & Gabbana Luxemburg S.a.r.l.» controllata interamente dalla holding italiana «D&G S.r.l.» e la «GADO S.a.r.l.» interamente partecipata dalla «Dolce & Gabbana Luxemburg S.a.r.l.»;
b) il trasferimento avvenuto in data 29/03/2004 alla «GADO S.r.l.» dei marchi di proprietà di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, tra i quali appunto «Dolce & Gabbana» e «D&G Dolce & Gabbana»;
c) la concessione del diritto allo sfruttamento dei marchi, con facoltà di concedere sub-licenza ad altri soggetti da parte della «GADO S.a.r.l.» alla «Dolce e Gabbana S.r.l.» società controllata dalla «Dolce & Gabbana Luxemburg S.a.r.l.», con contratto di licenza del 31/7/2004 e dietro corrispettivo del pagamento delle relative royalties.
In questo modo le royalties che in precedenza venivano direttamente percepite dai due stilisti, così concorrendo a formare la base imponibile dei loro redditi, venivano adesso percepite dalla «GADO S.a.r.l.» società di diritto lussemburghese, soggetta a tassazione di maggior favore.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19/06/2013, aveva considerato fraudolenta la natura dell’intera operazione, perché ritenuta finalizzata a sottrarre all’imposizione erariale i consistenti flussi reddituali derivanti dallo sfruttamento dei marchi «Dolce & Gabbana» e «D&G Dolce & Gabbana», dichiarando i ricorrenti colpevoli del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv, 61 n. 7 cod. pen. , 5 d.lgs. 10/3/2000 n. 74, commesso dal 28/02/2006 al 01/5/2007.
Successivamente la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 30/4/2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine ai reati loro ascritti concernenti l’evasione dell’IVA per l’anno 2004 e l’evasione dell’IRES per l’anno 2004/2005 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena loro inflitta e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Secondo i giudici di merito, la «GADO S.a.r.l.» era una società priva di una propria struttura operativa e di una reale autonomia decisionale in ragione, tra l’altro, delle seguenti circostanze principali:
a) la contabilità era tenuta da una società di domiciliazione lussemburghese che forniva ai clienti anche ser vizi di natura tecnico/ pratica e/o logistica, oltre che di natura amministrativa e contabile;
b) la «GADO S.a.r.l.» non disponeva di un’autonoma organizzazione preposta alla tenuta della contabilità e all’amministrazione;
c) dal marzo 2004 al febbraio 2005 non disponeva neanche di dipendenti, soltanto successivamente era stata assunta una dipendente che si occupava dell’attività relativa alla tutela dei marchi, anticontraffazione, prevenzione abusi, registrazione ecc.;
d) il fatto che numerose direttive venissero impartite via email dall’Italia.
In buona sostanza i Giudici del merito, da un lato non negavano che la complessiva operazione di ristrutturazione societaria del gruppo fosse realmente funzionale all’esigenza di rafforzare di marchi, fornire maggiori garanzie, attrarre investimenti, quotare la società in borsa, riequilibrare gli assetti societari, dall’altro avevano rinvenuto, nella costituzione in Lussemburgo della sede della neocostituita società titolare dei marchi, un elemento di anomalia che, a loro avviso, avrebbe compro messo la trasparenza e la regolarità dell’intera operazione evidenziando la “esterovestizione” della “GADO S.a.r.l.” trattandosi di società allocata in Lussemburgo al solo “presunto” fine di consentire la sottrazione di un’ingente porzione di reddito imponibile relativo alle royalties prodotte in Italia dalle licenziatarie e dalle sub-licenziatarie, trasferendole in Lussemburgo dove le stesse venivano tassate applicando l’aliquota del 4%, così sottraendo base imponibile alla tassazione italiana e realizzando una condotta di evasione e non una legittima ottimizzazione del carico fiscale.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto e ribaltando l’impostazione dei giudici di merito, ha evidenziato che il criterio della «direzione effettiva» quale luogo di individuazione del domicilio fiscale può non essere sufficiente e, comunque, comportare evidenti storture applicative nel caso di società controllate ai sensi dell’art. 2359 comma 1) cod. civ., soprattutto nei casi in cui il capitale sociale della società controllata è interamente di proprietà della controllante.
Sottolinea la Corte di Cassazione che indentificare “tout court ” la sede amministrativa della società controllata con il luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale partono gli impulsi decisionali può in questi casi comportare conseguenze aberranti ove esso dovesse identificarsi con la sede della società controllante, in evidente contrasto con le ragioni stesse della politica del gruppo e le esigenze sottese al suo controllo.
La Corte di Cassazione evidenzia come l’interpretazione dei giudici di merito si ponga addirittura in contrasto con la presunzione di “etero-direzione” della società controllata che costituisce la “ratio” della disciplina di cui agli artt. 2497 e segg. cod. civ. di cui al Capo IX del titolo V del libro V come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 17/01/2003 n. 6 e in particolare con quanto previsto dall’art. 2497 – sexies cod. civ. secondo il quale «si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.».Sotto altro profilo, il legislatore fiscale in caso di imprese estere controllate privilegia il dato dell’esercizio effettivo dell’attività quale elemento selettivo della riconducibilità o meno in Italia dei redditi prodotti all’estero.
Orbene sottolinea la Suprema Corte che, se la società controllata esercita (effettivamente) la propria attività anche solo utilizzando un ufficio in Lussemburgo, il rapporto di controllo societario impedisce di ritenere detto ufficio stabile organizzazione dell’impresa italiana.
La Suprema Corte è giunta così attraverso un esame interdisciplinare della normativa societaria, tributaria e penale, nonché della Giurisprudenza anche comunitaria, all’elaborazione del seguente principio di diritto:
a) la sede amministrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche rilevante ai fini dell’individuazione del “domicilio fiscale” ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 si identifica nel centro effettivo di direzione e svolgimento della sua attività, ove cioè risiedono gli amministratori, viene convocata e si riunisce l’assemblea, si trovano coloro che hanno il potere di rappresentare la società, il luogo destinato a essere stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente e nel quale dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dello stesso e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
b) in caso di società con sede legale estera controllata ai sensi dell’art. 2359 comma 1) cod. civ. non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva l’individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ove esso si identifichi con la sede (legale o amministrativa) della società controllante italiana;
c) in tal caso è necessario accertare anche che la società controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ma corrisponda ad un’entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo e statuto;
d) per accertare la natura artificiosa o meno della società estera si può fare affidamento ai criteri indicati dall’art. 162 del D.P.R. 917 del 1986 per definire la «stabile organizzazione» o a quelli elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cosidette “casella postale” o “schermo”;
e) si tratta in ogni caso di accertamenti che appartengono alla ricostruzione del fatto-reato e che, in quanto tali, devono essere condotti dal giudice in modo autonomo, secondo regole di giudizio proprie del processo penale che non tollerano inammissibili inversioni dell’onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni fiscali.
Il Tribunale dell’Audiencia Nacional ha affermato in due recenti sentenze il principio dell’obbligatorietà di adottare in ogni impresa spagnola un sistema per il registro orario di lavoro sia dei dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale.
Inoltre, la Seguridad Social sta realizzando in Spagna un notevole numero di accertamenti e ispezioni proprio con l’obiettivo di verificare se le aziende hanno adottato – o no – detto registro orario di lavoro.
Nonostante il legislatore spagnolo non abbia previsto uno specifico formato per il Registro orario di lavoro di tutti i lavoratori, in base alla recente Giurisprudenza è possibile dedurre i seguenti criteri:
Il registro deve essere diario, indicando l’ora d’inizio e di fine della giornata lavorativa. Il registro deve essere firmato ogni giorno dal lavoratore.
Il datore di lavoro dovrà consigliare ogni mese al lavoratore una copia del registro orario di lavoro insieme al cedolino dello stipendio. L’onere della prova di aver consegnato copia del Registro orario in Spagna grava sulla società.
In caso di ore di lavoro straordinarie, deve essere consegnata/comunicata copia del Registro orario di lavoro anche alle rappresentanze sindacali se presenti (obbligatorie nelle imprese con più di 50 dipendenti).
L’impresa dovrà conservare i report mensili del registro orario di lavoro in Spagna per almeno 4 anni.
Se l’impresa già dispone di un sistema di controllo automatico dell’orario di lavoro, non sarà necessario implementare altre forme di controllo.
Il Registro orario di lavoro in Spagna dovrà essere disponibile nella sede della società, e dovrà essere esibito all’ispettore del lavoro in caso di ispezione.
Infine, è opportuno ricordare che sia l’impresa spagnola che il lavoratore devono rispettare l’orario di lavoro che risulti applicabile in base agli accordi collettivi nazionali, o in base a patti speciali tra ditta e il lavoratore dipendente. In caso di mancata esibizione del registro orario di lavoro, la ditta potrà essere sanzionata e gli eventuali contratti part time potranno essere contestati e considerati come contratti full time con tutte le conseguenze del caso. Si tratta di una misura di controllo della Spagna per verificare che non venga fatto uso fraudolento dei contratti di lavoro part time.
ZONA FRANCA TENERIFE
Instalación de empresas
1. ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR EN LA ZONA FRANCA
En la Zona Franca se pueden desarrollar todo tipo de actividades: industrial, comercial o de servicios. Por lo tanto se permitirá desde el mero almacenaje indefinido de mercancías, incluidas las manipulaciones usuales necesarias para su adecuado mantenimiento y conservación, hasta las actividades de transformación sustancial tales como el perfeccionamiento activo o transformación bajo control aduanero, siempre con la autorización previa del órgano aduanero competente.
2. REQUISITOS PARA INSTALARSE EN LA ZONA FRANCA
1 SOLICITUD DE ALTA DE OPERADOR:
Para operar dentro de la Zona Franca será necesaria la presentación de una solicitud formal dirigida al Presidente del Consorcio de la Zona Franca (link o pdf), a la que habrá de acompañar la siguiente documentación:
Escritura de constitución de la sociedad.
Poderes de representación del solicitante.
Certificados de estar al corriente de: Seguridad social, IGIC, alta IAE y obligaciones tributarias.
Memoria detallada de las actividades a realizar en la zona y de la empresa.
2. MEMORIA:
Entre la documentación necesaria para solicitar operar en la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife se exige la presentación de una memoria detallada de las actividades de la Empresa y aquellas que se pretende desarrollar en la Zona.
Esta memoria debe avalar la solvencia, viabilidad, competitividad internacional y contribución al desarrollo económico y social de la isla por parte de la empresa cuya solicitud es objeto de estudio, siendo su contenido vinculante. Para su adecuada cumplimentación se adjunta un breve Manual de elaboración de la Memoria con su contenido básico (link o pdf).
3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS:
Toda persona que ejerza una actividad, ya sea de almacenamiento, elaboración o transformación, ya de venta o compra de mercancías en la zona franca, deberá, en la forma autorizada por las autoridades aduaneras, llevar una contabilidad de existencias para el control de entrada y salida de las mercancías, encontrándose supeditado o subordinado el ejercicio de la actividad del operador a la autorización por las autoridades aduaneras de dicha contabilidad
IL TRUST AD IMPOSTA FISSA – CASSAZIONE SEZ. TRIB.
18 DIC 2015 – N. 25478
La costituzione di un vincolo di destinazione non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Cassazione civile, sez. tributaria, 18 dicembre 2015, n. 25478.
Presidente Di Blasi. Relatore Terrusi.
Trust – Vincolo di destinazione – Imposta di registro – Imposte ipotecaria e catastale – Presupposto dell’obbligazione tributaria – Esclusione
La costituzione del vincolo di destinazione non è in grado, in sè, di determinare il presupposto dell’obbligazione tributaria, dovendo l’effetto di trasferimento essere proiettato nella sfera giuridica di un soggetto diverso dal trustee, fin dall’inizio determinato dal disponente, nominatim ovvero in base a un criterio generale di individuazione.
Ne consegue che la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l’imposta di registro (anche per le considerazioni all’inizio esposte) sia essa l’imposta ipotecaria o l’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, e art. 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).
………. omissis…………
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