Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 21614 – 26 ottobre 2016
afferma che il trust autodichiarato, con beneficiari i discendenti del disponente, sconta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione. Al momento del trasferimento si realizzerà l’arricchimento in favore dei beneficiari ed è in tale momento che sarà dovuta l’imposta in misura proporzionale. La Corte osserva che ciò è peraltro coerente con quanto enunciato nell’articolo 53 della Costituzione che non ammette la previsione di un’imposta senza alcuna relazione con un’idonea capacità contributiva.
Commissione Tributaria Regionale Firenze – 4 maggio 2016
Il giudice conferma il principio secondo cui l’atto di dotazione del trust sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, non essendovi alcuna manifestazione di capacità contributiva. Tale manifestazione si verificherà solo nel momento in cui il trustee attribuirà i beni ai beneficiari.
Trust «autodichiarato» con imposte fisse (Sentenza Ottobre 2016)
Al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie mediante l’istituzione di un trust «autodichiarato» non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti gratuiti (ma quella in misura fissa) in quanto non si ha, in tal caso, un trasferimento di beni e diritti, ma “solo” un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente. La tassazione proporzionale è invero da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust verranno distribuiti ai Beneficiari Finali del Fondo in trust.
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