Commissione Tributaria Regionale Lazio – 10 settembre 2018
Il conferimento di beni immobili in un trust familiare è esente dall’imposta di donazione e successione e sconta le imposte ipocatastali in misura fissa in quanto non produce gli effetti traslativi finali costituenti il presupposto dell’imposizione indiretta.
Con la sentenza n. 21614 del 2016, la Corte di Cassazione interviene sul tema della rilevanza fiscale della costituzione del trust nelle imposte sui trasferimenti, affermando l’assoggettamento ad imposta fissa ipotecaria e catastale e sostenendo l’irrilevanza del momento segregativo ai fini della applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. In questo modo la Corte abbandona la tesi della “imposta sul vincolo”, elaborata in precedenti pronunce, discostandosi altresì dalla posizione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.
La sentenza n. 21614/2016 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di svolta della giurisprudenza di legittimità sul tema della imposizione fiscale dei vincoli di destinazione. La portata della pronuncia è, infatti, in grado di essere apprezzata ben al di là dello specifico caso, che riguardava l’assoggettamento ad imposte ipotecaria e catastale di un trust autodichiarato in funzione del passaggio generazionale di immobili (oltre che di quote sociali), per il quale la Corte ritiene applicabili tali tributi in misura fissa, anziché proporzionale.
Nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente-SETTLOR, potrà godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, purchè siano soddisfatte alcune specifiche condizioni prescritte dalla norma (l’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990).
Nello specifico, l’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o delle partecipazioni (mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), in presenza di determinate condizioni.
In particolare, è necessario che:
a)i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti;
b)i destinatari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
c)l’impegno alla prosecuzione dell’attività di impresa (o al mantenimento del controllo) sia espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
Bisogna ricordare che la finalità dell’articolo 3, comma 4-ter, è quella di favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.
In tale prospettiva, anche nel caso di trasferimento dell’azienda in trust la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere, soddisfatte le condizioni normativamente previste di seguito elencate:
a)il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto di disposizione segregativa della partecipazione di controllo o dell’azienda;
i beneficiari finali siano discendenti e/o coniuge del disponente;
b)il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
c)il trustee prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, renda, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).
L’istituto del trust si conferma un ottimo strumento per la gestione del passaggio generazionale in azienda e può inoltre beneficiare delle esenzioni fiscali dell’ art 3 comma 4-ter.
Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 21614 – 26 ottobre 2016
afferma che il trust autodichiarato, con beneficiari i discendenti del disponente, sconta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione. Al momento del trasferimento si realizzerà l’arricchimento in favore dei beneficiari ed è in tale momento che sarà dovuta l’imposta in misura proporzionale. La Corte osserva che ciò è peraltro coerente con quanto enunciato nell’articolo 53 della Costituzione che non ammette la previsione di un’imposta senza alcuna relazione con un’idonea capacità contributiva.
Commissione Tributaria Regionale Firenze – 4 maggio 2016
Il giudice conferma il principio secondo cui l’atto di dotazione del trust sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, non essendovi alcuna manifestazione di capacità contributiva. Tale manifestazione si verificherà solo nel momento in cui il trustee attribuirà i beni ai beneficiari.
Trust «autodichiarato» con imposte fisse (Sentenza Ottobre 2016)
Al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie mediante l’istituzione di un trust «autodichiarato» non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti gratuiti (ma quella in misura fissa) in quanto non si ha, in tal caso, un trasferimento di beni e diritti, ma “solo” un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente. La tassazione proporzionale è invero da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust verranno distribuiti ai Beneficiari Finali del Fondo in trust.
IL TRUST AD IMPOSTA FISSA – CASSAZIONE SEZ. TRIB.
18 DIC 2015 – N. 25478
La costituzione di un vincolo di destinazione non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Cassazione civile, sez. tributaria, 18 dicembre 2015, n. 25478.
Presidente Di Blasi. Relatore Terrusi.
Trust – Vincolo di destinazione – Imposta di registro – Imposte ipotecaria e catastale – Presupposto dell’obbligazione tributaria – Esclusione
La costituzione del vincolo di destinazione non è in grado, in sè, di determinare il presupposto dell’obbligazione tributaria, dovendo l’effetto di trasferimento essere proiettato nella sfera giuridica di un soggetto diverso dal trustee, fin dall’inizio determinato dal disponente, nominatim ovvero in base a un criterio generale di individuazione.
Ne consegue che la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l’imposta di registro (anche per le considerazioni all’inizio esposte) sia essa l’imposta ipotecaria o l’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, e art. 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).
………. omissis…………
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