Corte Suprema di Cassazione, V sezione civile n. 21614 – 26 ottobre 2016
afferma che il trust autodichiarato, con beneficiari i discendenti del disponente, sconta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione. Al momento del trasferimento si realizzerà l’arricchimento in favore dei beneficiari ed è in tale momento che sarà dovuta l’imposta in misura proporzionale. La Corte osserva che ciò è peraltro coerente con quanto enunciato nell’articolo 53 della Costituzione che non ammette la previsione di un’imposta senza alcuna relazione con un’idonea capacità contributiva.
Commissione Tributaria Regionale Firenze – 4 maggio 2016
Il giudice conferma il principio secondo cui l’atto di dotazione del trust sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, non essendovi alcuna manifestazione di capacità contributiva. Tale manifestazione si verificherà solo nel momento in cui il trustee attribuirà i beni ai beneficiari.
Trust «autodichiarato» con imposte fisse (Sentenza Ottobre 2016)
Al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie mediante l’istituzione di un trust «autodichiarato» non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti gratuiti (ma quella in misura fissa) in quanto non si ha, in tal caso, un trasferimento di beni e diritti, ma “solo” un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente. La tassazione proporzionale è invero da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust verranno distribuiti ai Beneficiari Finali del Fondo in trust.
IL TRUST AD IMPOSTA FISSA – CASSAZIONE SEZ. TRIB.
18 DIC 2015 – N. 25478
La costituzione di un vincolo di destinazione non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Cassazione civile, sez. tributaria, 18 dicembre 2015, n. 25478.
Presidente Di Blasi. Relatore Terrusi.
Trust – Vincolo di destinazione – Imposta di registro – Imposte ipotecaria e catastale – Presupposto dell’obbligazione tributaria – Esclusione
La costituzione del vincolo di destinazione non è in grado, in sè, di determinare il presupposto dell’obbligazione tributaria, dovendo l’effetto di trasferimento essere proiettato nella sfera giuridica di un soggetto diverso dal trustee, fin dall’inizio determinato dal disponente, nominatim ovvero in base a un criterio generale di individuazione.
Ne consegue che la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l’imposta di registro (anche per le considerazioni all’inizio esposte) sia essa l’imposta ipotecaria o l’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, e art. 4 dell’allegata tariffa, quanto all’ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).
………. omissis…………
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