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Advisor & Accounting Services

Pesiri & Associates srl opera professionalmente nell’ambito della Consulenza Aziendale, Tributaria e Societaria.

Lo studio dispone di soluzioni in grado di supportare il cliente in tutte le fasi della vita imprenditoriale, pianificando attività coerenti con il progetto di business, supportando le aziende sia nelle attività di carattere ordinario che in quelle di carattere straordinario; in particolare segue l’azienda dalla sua costituzione, con la ricerca delle migliori fonti di finanziamenti agevolati, fino alla sua evoluzione, anche attraverso servizi quali il controllo di gestione, l’analisi dei costi, la gestione dei rapporti bancari, la consulenza rivolta alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Pesiri & Associates srl nel corso degli anni ha ampliato la gamma dei servizi fino ad arrivare a garantire ai propri clienti una Consulenza Professionale completa, anche on line, attraverso una piattaforma che rende possibile trasmettere e rielaborare dati in assoluta sicurezza e celerità.

Socio fondatore è il dottor Federico Pesiri, iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino, con Master in Gestione del Personale, Master in Pianificazione Fiscale Internazionale e Diritto dei Trust.

 

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INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI – PERCHE’ INSEDIARSI ALL’ESTERO

Globalizzazione dei mercati, internazionalizzazione delle imprese, abbattimento delle barriere agli scambi di merci: sono tutti fenomeni con i quali l’impresa contemporanea, quale ne sia la dimensione, deve confrontarsi.

Il sospetto che spesso sorge all’osservatore più attento è che tali termini siano spesso utilizzati per convenzione e senza convinzione, per millantare un know how, senza effettivamente conoscerne o comprenderne a pieno la portata.

Oggi non basta più vendere all’estero per dirsi internazionali, anzi il solo vendere all’estero può addirittura generare problemi.

Quale il ruolo dei professionisti in questo scenario?

La loro funzione all’interno della realtà internazionale deve evolversi pur mantenendo le proprie caratteristiche principali.

Anche se, infatti, il concetto di “internazionalizzazione” si applica a tutti i percorsi di crescita che le imprese attuano sui mercati esteri, il termine ha assunto nel tempo un significato sempre più specifico, alludendo non più solo allo svolgimento di attività all’estero, ma anche ad una attenuazione della differenza di modalità e metodologie operative, di caratteristiche dei prodotti, di regolamentazione ed omologazione a livello internazionale, sempre per soddisfare le caratteristiche di domanda dei mercati locali.

Oggi si deve parlare di una internazionalizzazione “ragionata”, che cali l’azienda nella realtà dei mercati ai quali si rivolge o nei quali opera.

La propensione a “guardare all’estero” da parte delle aziende italiane è stata tradizionalmente elevata in talune aree del Paese e più latente in altre.

Oggi questa caratteristica si riscontra in realtà produttive che pure hanno una dimensione modesta, sia in termini di fatturato che di addetti.

Normalmente gli aspetti tecnici e legislativi (contrattualistica, regolamentazione del mercato del lavoro, ecc.) assorbono quasi completamente l’attenzione del management aziendale e/o della proprietà, che sottovalutano, ad esempio, l’importanza delle fonti di finanziamento del progetto di internazionalizzazione. La conseguenza immediata è che spesso le opportunità disponibili, sia a livello comunitario che a livello nazionale o regionale, restano inesplorate, il margine di guadagno dell’operazione si riduce e, a volte, si arriva a compromettere l’equilibrio finanziario dell’impresa.

Individuare la copertura finanziaria più adeguata per un investimento di internazionalizzazione significa in primo luogo avere gli strumenti tecnici per tradurre il progetto imprenditoriale in un piano dei costi e dei ricavi (business plan con conto economico prospettico e relativo cash-flow). Il passo successivo richiede la conoscenza delle varie linee di finanziamento suddividendole per area geografica, finalità di intervento, settore operativo.

Altro strumento di cui le PMI dispongono è la fiscalità internazionale, ovvero di quella leva che si occupa di ottimizzare la tassazione delle scelte economiche, nelle diverse fasi di sviluppo delle attività aziendali all’estero e nel rispetto delle norme esistenti.

In questo senso, la pianificazione legale e fiscale riveste un’importanza primaria per qualsiasi azienda impegnata in un progetto di investimento all’estero (penetrazione commerciale e/o localizzazione produttiva). La fase di diversificazione operativa o di internazionalizzazione delle attività può infatti accompagnarsi tanto a soluzioni di tipo tradizionale quanto alla costituzione di società estere in aree fiscalmente privilegiate. Tali scelte devono essere integrate da interventi di tipo innovativo che abbiano come fondamento la validità economica dell’attività di pianificazione fiscale.

Nel concreto, queste soluzioni riguardano ad esempio la dislocazione ottimale, su base geografica, di centri di profitto e centri di costo, la specializzazione delle attività a seconda delle aree stesse, la favorevole localizzazione delle componenti di maggiore valore aggiunto nelle aree più favorevoli.

La realtà nazionale spesso ignora questi strumenti ed è nella maggior parte dei casi, legata ad una forma di internazionalizzazione passiva e di marketing saltuario, invece di evolvere le proprie strategie verso un’internazionalizzazione ragionata, attiva, supportata dai vari strumenti fin qui esemplificati e rafforzata da operazioni di marketing totale.

Con il termine internazionalizzazione passiva si intende il commercio internazionale in cui é assente la ricerca diretta del cliente da parte dell’azienda, non esiste una politica promozionale strutturata ma esiste la figura di un esportatore esterno all’azienda che si assume in proprio il rischio di collocare la merce.

In questo caso il marketing è di tipo saltuario, senza adattamento del prodotto, del prezzo, senza studio del target di riferimento.

Esemplificando questa situazione, un’azienda di piccole dimensioni rintraccia un agente che lavora principalmente in Giappone, vende la merce al medesimo e non ha alcun tipo di rapporto con il cliente finale giapponese, il quale per l’acquisto, il pagamento ed eventuali proteste si riferirà unicamente all’agente.

E’ evidente che un’internazionalizzazione di questo tipo prevede operazioni di marketing, ma ne è altrettanto evidente la superficialità.

In altre parole le uniche azioni in tale senso saranno quelle di analisi dei bisogni di una particolare area geografica (anche se questo viene fatto raramente) e di ricerca di un esportatore.

L’internazionalizzazione attiva, quella ragionata, ha invece nell’azienda esportatrice la protagonista.

Questa, infatti, attraverso operazioni di marketing totale, studia il paese di riferimento, ricerca le opportunità, analizza i mercati e la concorrenza, identifica metodi e soluzioni alternative di presenza e di vendita sui mercati, ricerca e seleziona il partner estero, anche finanziario, studia politiche di prodotto, eventualmente rivisitandolo per renderlo appetibile al mercato target e si accolla il rischio relativo all’operazione sul mercato estero.

Spesso questi passaggi non vengono affrontati quando si decide di affrontare un mercato estero, poiché inconsciamente si ritiene che avendo un discreto successo nel nostro paese, questo possa essere un buon “passaporto” per l’estero.

Ma è noto come spesso, e questo è il caso, peccando di presunzione si commettano errori.

È necessaria una presenza significativa sul mercato internazionale, sia attraverso forme classiche di internazionalizzazione, che attraverso forme più moderne e maggiormente determinanti.

Scartato così il semplice commercio con l’estero tramite agenti, restano forme alternative di internazionalizzazione.

Agli imprenditori ed ai dirigenti delle PMI rimane ora la scelta tra una forma di approccio con l’estero ancora di carattere tradizionale, come gli IDE (Investimenti Diretti all’Estero) ovvero flussi internazionali di capitale attraverso cui un’impresa crea od espande la propria filiale in un altro paese, oppure altre tipologie di internazionalizzazione, ad esempio:

–           i subappalti ed i decentramenti produttivi internazionali extragruppo (che permettono di disintegrare verticalmente le fasi di ciclo produttivo affidandone una parte ad imprese localizzata in paesi a basso costo di lavoro)

–           la joint venture

–           altri accordi di cooperazione industriale internazionale.

Ma quale elemento spinge un’azienda verso l’una o l’altra soluzione?

In termini di rischiosità, tempistica di realizzazione e grado di controllo della merce, sia gli IDE che le joint venture, presentano una certa somiglianza; molto diverso è invece il livello di conoscenza e di interattività con il cliente straniero.

Attraverso gli IDE si crea una filiale all’estero completamente controllata dall’azienda italiana e quindi poco integrata nella realtà straniera.

Una joint venture, al contrario, rappresenta un buon mix tra azienda italiana e azienda straniera, che collaborano, al fine di creare un prodotto maggiormente consono alla realtà in cui verrà venduto. E’ come se l’azienda italiana concedesse le conoscenze tecniche e quella straniera le utilizzasse per integrarle al meglio nella società in cui il prodotto finito dovrà essere inserito.

Avvalendosi di queste nuove strategie, l’azienda ha la possibilità di migliorare la propria posizione in ambito internazionale, attraverso la fidelizzazione del cliente, che gode della sicurezza di un prodotto Made in Italy (azienda italiana) ed il maggior contatto con i cambiamenti del mercato estero.

Allo stesso tempo la PMI ha la possibilità di raggiungere altri obiettivi di carattere maggiormente aziendale, come, ad esempio, il conseguimento di economie di scala (possibilità di accedere ad input quali materie prime e forza lavoro a costi inferiori), l’accesso a conoscenze tecniche, la realizzazione di sinergie con altre imprese ed il frazionamento dei rischi.

L’Internazionalizzazione quindi va vista in senso lato, non solo come vendita all’estero, ma deve essere intesa anche come collaborazione tecnologica, cessione/acquisto di know-how, (de)localizzazione produttiva, ottimizzazione delle reti distributive e, più in generale, tutto quello che sposta al di fuori dal territorio nazionale il confine delle aziende.

Il supporto di “tecnici dell’internazionalizzazione” è quindi fondamentale per la correttezza del processo.

 

IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE

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Cos’è il Trust?

E’ il rapporto giuridico costituito per atto tra vivi o mortis causa da un soggetto definito Disponente, che pone sotto il controllo di un “trustee” alcuni beni nell’interesse di uno o più Beneficiari, ai quali dovrà trasferirli dopo un determinato periodo di tempo.

Il trust già conosciuto negli ordinamenti di Common Law entra e viene riconosciuto nei Paesi di diritto romanistico (Civil Law) in seguito alla Convenzione dell’Aia del 16.10.1989, n.364.

Soggetti del Trust
– Disponente: soggetto che decide di istituire un trust per uno specifico scopo in favore di un determinato beneficiario.
poteri:
a) detta le regole di funzionamento del trust
b) stabilisce le modalità dell’attività del trustee
c) possibilità di nominare il guardiano
d) può conferire in trust altri redditi o altri beni
e) sceglie la legge regolatrice del trust

– Trustee: è la figura più importante dell’intero istituto. E’ il soggetto (persona fisica o giuridica – la PESIRI & ASSOCIATES nel nostro caso) al quale vengono trasferiti i beni in trust. E’ tenuta alla gestione degli stessi secondo le regole della correttezza affinché il patrimonio del trust abbia le finalità determinate nel trust.
poteri:
a) può godere e disporre dei beni del trust
b) può delegare a professionisti e a consulenti l’amministrazione dei beni del trust
c) può affidare a terzi il compimento di singole attività
d) ha la capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni del trust
e) può esercitare qualunque attività commerciale ed effettuare investimenti sotto qualunque forma quando ne ravvisi la necessità ed in conformità allo scopo del trust
f) dispone dei beni solo per gli scopi stabiliti nell’atto istitutivo responsabilità:
a) è personalmente responsabile per le perdite o per i danni derivanti da un illecito utilizzo dei beni in trust o abbia violato le disposizioni dell’atto o agito in conflitto anche solo potenziale di interessi sebbene nessun danno ne sia derivato al trust
b) è esclusa la responsabilità solidale per gli atti commessi da uno solo dei trustee in caso di “collegio dei trustee”
c) è esclusa la responsabilità per gli atti compiuti dai terzi anche se da essa stessa incaricati o delegati

– Guardiano (Protector): figura voluta dal disponente con lo scopo di sovrintendere alla gestione ed all’operato del trustee.
poteri:
a) può chiedere e ottenere informazioni sull’amministrazione del trust
b) può chiedere e ottenere informazioni sull’amministrazione del trust
c) può chiedere verifiche su bilanci, depositi, ecc…
d) altri poteri che gli vengono attribuiti dal disponente e indicati nell’atto stesso

– Beneficiario: destinatario finale dei beni del trust
a) devono essere identificati o identificabili
b) devono essere designati dal disponente
c) può essere beneficiario qualsiasi persona fisica o giuridica
d) non sono proprietari dei beni ma solo titolari di una aspettativa

– Caratteristiche:
1. i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (segregazione del patrimonio)
2. i beni del trust sono intestati al Trust stesso o a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
3. il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge.

Si tratta di un istituto flessibile capace di colmare le rigidità di un sistema normativo e giurisprudenziale non sempre capace di adattare i propri istituti ai rapidi cambiamenti socio-economici della società.
Le principali applicazioni del trust si hanno nell’ambito delle società, delle successioni, nella gestione di diritti, nella cessione di crediti, nelle operazioni bancarie e finanziarie, nella protezione del patrimonio, nel diritto di famiglia.
Sembra essere uno strumento di efficienza insuperabile e grazie alla sua intrinseca elasticità si presta ad innumerevoli usi.

Non si pone in contrasto con gli istituti del nostro ordinamento, anzi ne costituisce una valida e più forte alternativa, come ad esempio in caso di:
– fondo patrimoniale
– testamento:
– sostituzione fidecommissaria
– tutela dei legittimari
– tutela degli incapaci

Cos’è una TRUST COMPANY?

E’ una società che si presenta e può assumere incarichi di trustee di un trust e consulenze relative alla sua formazione.

In particolare noi della PESIRI & ASSOCIATES  ci proponiamo di realizzare le seguenti attività:

– costituzione di trust;
– assunzione di incarichi di trustee;
– assunzione di incarichi di guardiano;

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TRUST & FIDEICOMISO IN SPAGNA

Un fideicomiso o fidecomiso (del latín fideicommissum, a su vez de fides, “fe”, y commissus, “comisión”) es un contrato en virtud del cual una o más personas (fideicomitente/s o fiduciante/s) transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria) para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita, al cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o a otra persona, llamado fideicomisario.
Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria en todas las empresas.
Los bienes afectados al fideicomiso no corren el riesgo comercial del fiduciante (el que transmite la propiedad de los bienes) ni del fiduciario (el propietario de los bienes fideicomitidos luego del vencimiento del plazo del contrato), puesto que el patrimonio que es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos, ni afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos.
Historia del fideicomiso
El origen del fideicomiso moderno se encuentra en la fiducia o fidecommissum del Derecho romano, una institución creada en el marco del derecho sucesorio y al amparo de una pieza clave del modelo, la relación de confianza. Así, el fideicomitente encargaba al fiduciario la entrega de un patrimonio hereditario concreto a una persona, el fideicomisario. Para constituir un fideicomiso no existió, en principio, requisito alguno de forma: bastaba la voluntad del fideicomitente y la aceptación del fiduciario. Si la relación de confianza se quebraba, el fideicomitente podía revocar el fideicomiso en cualquier momento. Como inconveniente, si el fiduciario hacía mal uso sobre el patrimonio, resultaba muy difícil a las partes reclamar. Con la llegada del Imperio, se trató de solventar este último problema creando una jurisdicción especial de pretores fideicomisarios encargados de velar por el cumplimiento preciso de la voluntad de los fideicomitentes. Con el tiempo, la figura del fideicomiso decayó y prácticamente se asimiló a los legados, aunque los fideicomisos siguieron ajenos al testamento, mientras que el legado debía constar en él.
Cómo y para qué sirve el fideicomiso
El fideicomiso sirve de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios económicos derivados de la propiedad de ciertos bienes, conforme a la voluntad de su dueño y con efectos hacia el futuro. Es un modo de disposición de la propiedad que “ata” los bienes a un destino determinado, en interés de personas distintas de aquella que recibe la propiedad. Su interés práctico deriva precisamente de tres atributos: Los bienes en cuestión son enajenados por su dueño, quien los transfiere “a título fiduciario”. No es lo mismo que la transmisión de la propiedad a título oneroso o gratuito, pero se trata de un acto de disposición del titular. La transferencia “a título fiduciario” rodea a los bienes de inmunidad respecto de los acreedores de quien los recibe, así como de los acreedores del dueño original y de los destinatarios finales de los bienes. Los bienes quedan amparados por un régimen de administración conforme a su naturaleza y al destino previsto. El fideicomiso sirve para instrumentar donaciones en vida del instituyente y también para establecer disposiciones de última voluntad o a instituciones de beneficencia y entidades de bien público que aprovechan el beneficio para su objeto específico. El fideicomiso sirve para articular las relaciones de índole comercial que deseen crear entre sí, el dueño original de los bienes y sus contrapartes en un negocio, el fideicomiso cobija con igual facilidad tanto operaciones individuales promovidas por empresas constructoras de edificios y viviendas, como grandes fondos de inversión con multitud de participantes. El contrato de fideicomiso puede ser esquematizado como un triángulo equilátero donde la base es la relación entre el dueño de los bienes (fiduciante) y las personas a las cuales ha elegido como destinatarias de los mismos (beneficiarios).
Partes
Técnicamente, el contrato de fideicomiso se da entre dos partes (llamadas partes stricto sensu): ‘fideicomitente/fiduciante’ – ‘fideicomitido/fiduciario’; aunque la relación fiduciaria se da entre cuatro sujetos: los antes mencionados más el beneficiario (que puede o no existir) y el fideicomisario. El fiduciante decide disponer de ellos a favor de un fiduciario, para cumplir un fin determinado, el primer paso generalmente es dado por el fiduciante, quien busca o elige un fiduciario en vista a pactar con él las condiciones de un acuerdo que puede tener extensas proyecciones en el tiempo. El rol del fiduciante, como impulsor de los actos que han de llevar a la constitución del fideicomiso, consiste en:
La designación del fiduciario, en virtud de la confianza que se deposita en él
La decisión de desposeerse de ciertos bienes de su propiedad y transferirlos al fiduciario
La especificación de los fines para los cuales es instituido el fideicomiso y, en particular, el nombramiento de los beneficiarios en interés de quienes habrá de actuar el fiduciario.
El fiduciante o fideicomitente es la parte que transfiere a otra bienes determinados, es el promotor e impulsor del fideicomiso y aporta la dotación de bienes que le confieren sustancia. Tiene que poseer el dominio pleno de los bienes dados en fideicomiso.
El fiduciario es la parte a quien se transfieren los bienes, y que está obligada a administrarlos con la prudencia y diligencia propias del buen hombre de negocios (administrar lo ajeno como propio), que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Puede ser cualquier persona física o jurídica. En México el Fiduciario debe ser una persona moral autorizada para ser Fiduciaria en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito dictada en 1932. Es importante destacar la presencia de entes de existencia ideal, generalmente organizados como sociedades anónimas, que se dedican a la tarea de fiduciarios con carácter profesional, cuentan con personal capacitado, sistemas administrativos, resguardos de confidencialidad y mecanismos de control interno que les permiten asumir la tarea del fiduciario en múltiples casos simultáneamente y por periodos de extensa duración.
El beneficiario es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso (puede o no existir), sin ser el destinatario final de los bienes. Pueden ser una o varias personas físicas o jurídicas. El concepto de “determinabilidad” de los beneficiarios es suficientemente elástico como para servir los propósitos del fiduciante, aun si los objetivos del contrato abarcan un grupo o una clase de personas. La aceptación del beneficiario se explica porque nadie está obligado a conformar una situación jurídica contra su voluntad; la aceptación del beneficiario es el elemento que cierra el circuito del fideicomiso entre aquel y el fiduciario, a tenor de las disposiciones del fiduciante.
El fideicomisario es el destinatario final o natural de los bienes fideicomitidos. Normalmente, el beneficiario y el fideicomisario son una misma persona. Pero puede ocurrir que no sea la misma persona, puede ser un tercero, o el propio fiduciante.
Concepto legal
Siguiendo la doctrina del doctor Lacruz Verdejo:
“Entre nosotros, la doctrina es dominante y define la sustitución fideicomisaria repitiendo la letra del art. 781 CC español, como aquella ‘en cuya virtud el testador encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o la parte de la herencia.'”
Mas el citado texto comete la impropiedad de hablar de encargo cuando se trata de un gravamen impuesto al fiduciario de modo absoluto, y también emplea inexactamente la expresión transmitir, porque el fiduciario no transmite los bienes al fideicomisario, sino que es la misma ley la que resuelve la titularidad y la atribuye automáticamente al segundo heredero, y queda al primero (o a sus sucesores) el deber de entregar materialmente bienes que pertenecen ya a otra persona, al menos en la mayor parte de los casos.
Estas impropiedades del artículo 781 son recuerdo de un instituto romano que se halla en el origen de la sustitución: el fideicomiso, encargo que hace un testador al nombrado heredero de que entregue enseguida la herencia a un tercero, que no es llamado como sucesor pero que va a recibir el beneficio. El heredero (fiduciario) es una especie de pantalla o monitor, un simple intermediario entre el causante y aquel a quien favorece realmente la libertad (fideicomisario).
Fideicomiso Mercantil: El fideicomitente transmite una institución fiduciaria a la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos según sea el caso para ser destinados a fines lícitos y determinados encomendados la creación de dichos fines a la propia institución fiduciaria.
Tipos de fideicomiso
Fideicomisos para encargos específicos: para un contrato específico
Fideicomisos de fomento: para el fomento de la garantia
Fidecomisos en que los fideicomisarios no están específicamente designados: sino que son grupos sociales en los que el Estado cree tener el deber de intervenir para resolver problemas de desarrollo.
Los fideicomisos en que los fideicomisarios son otras entidades del gobierno federal.
Fideicomisos en los que los fideicomisarios es el propio fideicomitente
Terminación del fideicomiso
Una considera la realización de sus objetivos al vencimiento del plazo o al cumplirse la condición según el contrato. La otra enfrenta la disolución anticipada por obra de las circunstancias, lo cual puede significar la frustración de dichos objetivos.
Producido el hecho que configuraba la condición, trascurrido el tiempo previsto, el fideicomiso ha servido a los propósitos de las partes y debe entrar en liquidación.
Liquidación del fideicomiso: consistirá en realizar aquellos bienes que cubran los desembolsos previstos del modo más ventajoso posible.
Entrega de los Bienes: conforme al contrato de fideicomiso, después de transcurrido cierto tiempo o cumplida una condición, el titular del dominio fiduciario ha de “entregar la cosa a quien corresponda”

 

 

 

 

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La finanza agevolata è una specializzazione della finanza aziendale dedicata al reperimento di fonti di finanziamento a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, utilizzando gli strumenti agevolativi pubblici di provenienza comunitaria, nazionale e locale che le autorità preposte mettono a disposizione delle imprese in un’ottica di sviluppo territoriale e di miglioramento della competitività dell’intero sistema economico.

Le autorità pubbliche forniscono, dunque, risorse finanziarie per l’impresa, generalmente a condizioni più favorevoli rispetto al mercato, in quanto destinate a favorire o sviluppare determinati settori ritenuti prioritari, a controbilanciare gli squilibri esistenti a livello geografico o dimensionale, oppure ad incrementare l’occupazione.

Si tratta di una tipologia di finanza che potremmo definire “integrativa”, in quanto non si sostituisce al normale ricorso al credito (specie quello bancario) ma lo integra, appunto, e spesso ne agevola l’accesso grazie al sostenimento di parte dell’investimento.

La finanza agevolata comprende sia finanziamenti a tasso agevolato (ad esempio il tipico “tasso zero”) che finanziamenti a fondo perduto che vengono messi dal settore pubblico a disposizione delle aziende che investono in innovazione.

Va sottolineato come le strategie finanziare delle imprese dovrebbero basarsi su una pianificazione costante degli investimenti in funzione anche degli strumenti di finanza agevolata disponibili, che, soltanto in questo modo, si traducono in efficaci mezzi di supporto allo sviluppo della loro capacità produttiva. Alla finanza ordinaria aziendale, dovrebbe, quindi, sempre affiancarsi anche quella agevolata, ai fini di un utilizzo combinato di strumenti ordinari e agevolati.

Il ricorso a un bando di finanziamento deve essere la naturale conseguenza delle scelte di investimento e, quindi, di crescita, aziendale e non l’evento scatenante di nuovi investimenti privi di un’oculata precedentemente pianificazione. Le agevolazioni finanziarie pubbliche, infatti, in qualsiasi forma concesse, prevedono sempre lo sviluppo di un piano di investimenti che il soggetto beneficiario deve essere in grado di sostenere, almeno in parte, autonomamente, tramite un quota di cofinanziamento ovvero mediante l’anticipazione di parte delle spese previste dal piano.

Quello che caratterizza la finanza agevolata è che il suo iter è spesso molto lungo e l’azienda che decide di ricorrere a queste risorse deve valutare attentamente, già in fase di domanda, quello che sarà lo sviluppo dell’investimento che intende sostenere con il ricorso al bando.

E’ quindi fondamentale rivolgersi a consulenti che hanno esperienza nella gestione dei bandi di finanziamento, oltre che esperienza diretta costruita all’interno di aziende manifatturiere e di servizi, che aiuti la direzione nel mettere a punto e programmare in maniera corretta i passi che servono per rispettare tutti gli impegni che portano poi alla definitiva erogazione del contributo.

Proprio in questa ottica i consulenti di PESIRI & ASSOCIATES  mettono a disposizione degli imprenditori pubblici e privati la loro esperienza ultra decennale in questo campo, formata grazie alla gestione operativa a fianco delle imprese.

Grazie alle competenze economiche e scientifiche dei consulenti di PESIRI & ASSOCIATES, la nostra società è in grado di fornire un servizio a 360° nel settore dei Finanziamenti Agevolati alle Imprese, seguendo il Cliente in tutte le varie fasi che portano all’ottenimento del risultato.

Pesiri & Associates segue quindi l’imprenditore nella:

Ricerca del Bando nella Tua Regione o nazionale che ti dà le migliori chanches di successo
Preparazione Bando, anche tecnicamente grazie ai nostri Ingegneri
Presentazione Bando all’ente erogatore con svolgimento di tutte le attività burocratiche
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Contati e soluzione problemi direttamente con l’ente gestore
Chiusura del Bando
Supporto per controlli di Secondo Livello post-erogazione
Inoltre, a maggiore garanzia e tutela di chi si rivolge alla nostra struttura, colleghiamo gran parte del nostro compenso all’ottenimento del risultato.

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Ufficio Caf Autorizzato – affiliato a CNDL Caf Nazionale del Lavoro


LA DICHIARAZIONE MODELLO 730

La possibilità di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando apposita dichiarazione al sostituto di imposta che ha erogato i redditi, è stata introdotta dall’ articolo 78, commi dal 10 al 24, della legge 30.12.1991 n. 413 e successive modificazioni che ha previsto per i possessori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato la possibilità di utilizzare il modello di dichiarazione 730 consegnandolo al sostituto d’imposta.

Il modello 730 comporta una serie di vantaggi e semplifica gli obblighi di dichiarazione dei redditi:

· è più facile da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli ,offre la massima semplificazione possibile degli adempimenti: è il sostituto d’imposta che invia la dichiarazione per via telematica al Ministero delle Finanze;

· il contribuente evita il versamento diretto delle imposte a saldo o in acconto, in entrambi i casi provvederà il sostituto d’imposta, sulla busta paga erogata nel mese di luglio;

· permette il rimborso immediato dei crediti d’imposta, direttamente nella busta paga erogata nel mese di luglio;

· garantisce la correttezza dei calcoli della dichiarazione per mezzo di programmi meccanografici ministeriali di controllo.

Il Modello 730 permette di dichiarare:

· redditi di lavoro dipendente e di pensione (rilevabili dal modello CUD);

· redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

· redditi dei terreni e dei fabbricati;

· redditi di lavoro autonomo per i quali non è più richiesta la partita IVA;

· alcuni dei redditi diversi;

· alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.


 

Il mondo del lavoro, sempre più interessato da processi di trasformazione ed innovazione, rende opportuno e conveniente per tutti i datori di lavoro, imprese e non, di qualsiasi dimensioni, individuare un professionista esterno, Consulente del Lavoro, al quale affidare la corretta Gestione e Amministrazione del Personale

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ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PERSONALE :

  • Elaborazione delle buste paga individuali stampate con sistema laser autorizzato dall’INAIL e quindi sostitutive del libro paga tradizionale;
  • Predisposizione del prospetto riepilogativo delle voci retributive del mese (competenze, trattenute, relativi contributi e premi a carico dell’azienda e/o dei dipendenti), raggruppate per categorie di lavoratori, anche ai fini Irap e, a richiesta, suddivise per reparti e centri di costo;
  • Predisposizione delle distinte per il pagamento delle retribuzioni mediante accredito in conto corrente ovvero, a richiesta, fornite su supporto magnetico;
  • Studio, valutazione e consulenza per la scelta della tipologia contrattuale più vantaggiosa ed adatta alle esigenze aziendali (contratto di lavoro a tempo parziale, contratti di inserimento, di apprendistato, di lavoro intermittente, di collaborazione a progetto, di agenzia, …) nel rispetto della legislazione corrente;
  • Comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego (ex. ufficio collocamento) ed agli altri uffici competenti;
  • Cura degli adempimenti aziendali inerenti il personale disabile (L. 12/03/99 n. 68 e successive modificazioni); Formulazione e compilazione della corrispondenza fra l’impresa e il personale dipendente;
  • Esame dei documenti di lavoro; Aggiornamento dei libri matricola e infortuni;
  • Iscrizione dell’azienda agli Enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL ecc.) ed ai Fondi (PREVINDAI ecc.) e gestione ordinaria di tali rapporti; Predisposizione della distinta di versamento Mod. F24 per i contributi previdenziali e fiscali;
  • Compilazione ed invio telematico, previo consenso dell’azienda, dei modelli DM 10/M e dei flussi retributivi mensili all’Inps;
  • Elaborazione della situazione annuale TFR e liquidazione dell’imposta sostitutiva in acconto e saldo;
  • Fornitura e compilazione dei modelli C.U.D.;
  • Predisposizione, compilazione del modello 770 e relativa trasmissione Telematica al Ministero delle Finanze.
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Nei nostri uffici è attivo il nuovo servizio di PAGHE ON LINE dedicato ad Aziende e ad altri professionisti

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PAGHE ON LINE

Il Nostro obiettivo è quello di fornire assistenza sia alle imprese, sia ai professionisti che ritengano di dover derogare tale adempimento in modalità “”Outsourcing”” nell’ottica di un ridimensionamento dei costi aziendali

Potrete tenere a portata di mano la gestione dei servizi del personale comodamente dalla vostra azienda o dal Vostro Studio Professionale, o in qualunque altro posto vi troviate 24 ore su 24 a condizione di possedere un Personal Computer ed una connessione ad Internet

Potrete ricevere l’elaborazione del cedolino paga corredato dai prospetti F24 per la liquidazione delle imposte, prospetti per il calcolo dei costi contabili…

Per il professionista: Il Nostro studio intratterrà rapporti esclusivi con il Professionista commissionario del Servizio, non con l’azienda cliente di quest’ultimo. Non vi è quindi, in capo al professionista, alcun rischio di “”perdita”” del proprio cliente”

 


ISTRUZIONI COMPILAZIONE FOGLIO ORE

Foglio Presenze

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AZIENDA

Ogni datore di lavoro, di qualunque attività, ente pubblico, associazione, anche senza scopo di lucro, che impieghi anche un solo lavoratore (subordinato, parasubordinato, interinale o autonomo), stagista, tirocinante, collaboratore e addirittura volontario, deve, in particolare:

* effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
* nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
* nominare un Medico Competente, nel caso sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici;
* nominare la Squadra di gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso;
* informare e formare i lavoratori sui rischi presenti e sul diritto di eleggere un loro Rappresentante per la sicurezza;
* verificare che i posti di lavoro e le attrezzature rispettino i requisiti previsti dalle norme di legge e ove ciò non fosse, farli adeguare, sospendendone l’uso fino al pristino a norma.